I.C.I. 2007 e 2008


Ufficio di Riferimento: Servizio Tributi 
Telefono: 0444/475253
Responsabile: Mistrorigo dott.ssa Alessia

Eventi della Vita Correlati:

Novità

 

Attenzione! E' stato modificato il conto corrente per il versamento. I prospetti e i documenti qui presenti sono già aggiornati con le coordinate del nuovo conto da utilizzare. Il vecchio conto non è più valido.

 


 

Descrizione (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

Sono assoggettati all'imposta comunale sugli immobili i fabbricati e le aree fabbricabili. Sono tenuti al pagamento dell'imposta i proprietari ed i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, del diritto di enfiteusi, di superficie e i locatari per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing). L'imposta è determinata applicando al valore catastale degli immobili l'aliquota che il Comune fissa annualmente. Per le aree fabbricabili l'imposta viene calcolata sul valore di mercato. Per i fabbricati industriali (categoria D), non ancora iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato utilizzando i costi contabilizzati. Negli altri casi, per il calcolo del valore dei fabbricati di cat. D, si considera la rendita catastale o quella presunta nel caso sia ancora stata assegnata la rendita definitiva. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale e della detrazione d'imposta, vengono considerate al massimo due pertinenze di categoria C/6 (stalle, rimesse, garage) e C/2 (depositi), purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione. Viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare in cui il proprietario è anagraficamente residente. Non può essere considerata unica abitazione principale l’immobile costituito da due unità catastali distinte.

 



Dichiarazioni I.C.I.

 

Le dichiarazioni I.C.I. per le variazioni immobiliari vanno presentate entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Ogni dichiarazione va compilata in tutte le sue parti e firmata dal proprietario o dai proprietari degli immobili. E' necessario presentare la dichiarazione per le variazioni di possesso, di valore, di quota, ecc... delle aree edificabili.

 



Versamento

Il versamento può essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino o tramite il modello F24.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso può essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E’ anche possibile effettuare un unico versamento entro il 16 giugno.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato potranno effettuare il versamento dell'imposta, in unica soluzione, entro l'anno di competenza.

 



Modulistica I.C.I.

E’ possibile versare l’imposta anche tramite il modello F24; l’utilizzo del modello F24 è esteso sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche. Il pagamento mediante F24 può essere effettuato solo per compensare debiti I.C.I. con crediti di altre imposte e non viceversa. Per informazioni più precise visualizzare il icon Prospetto ICI 2007 (48.03 KB).

Per la determinazione del valore ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili al di sotto dei quali il Comune si preclude l’attività di accertamento, consultare il icon prospetto valori aree fabbricabili 2008 (16.06 KB) Per individuare la ZONA del terreno edificabile chiedere informazioni all’Ufficio Tecnico Comunale.  

Si ricorda che per usufruire dell’aliquota ridotta per abitazione e pertinenza (ceduta in uso gratuito a parenti di primo grado o per abitazione non locata posseduta da anziani che risiedono in istituti di ricovero) il proprietario deve consegnare all’Ufficio Tributi o all’Ufficio protocollo la icon Richiesta Aliquota Ridotta 2008 (13.03 KB) entro l’anno di imposta.

Per il versamento dell’imposta tramite Ravvedimento Operoso, occorre presentare all’Ufficio Tributi o all’Ufficio Protocollo la ricevuta dell’avvenuto pagamento e lo stampato icon Ravvedimento Operoso 2007 (12.70 KB).

Vedi anche Statuto e Regolamenti


Ultimo aggiornamento ( giovedì 08 maggio 2008 )
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| Ultimo aggiornamento: 25-07-2008